Determinazione n° 40 del 04-06-2019
In esecuzione
Classif. 11.7.1.0.0.0/1/2007

[INSERIMENTO FRONTESPIZIO]

PROVINCIA DI GROSSETO

IP 668/2019

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

DECRETO PRESIDENZIALE N. 40 DEL 04/06/2019

OGGETTO: L.R. 10/'10 e s.m.i. - Costituzione e funzionamento del nucleo unificato provinciale di valutazione ambientale della Provincia di Grosseto (NUVAP) - Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi.

Il presente decreto è stato pubblicato all'albo on line dell'ente in data 04/06/2019

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N.267

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

OGGETTO: L.R. 10/'10 e s.m.i. - Costituzione e funzionamento del nucleo unificato provinciale di valutazione ambientale della Provincia di Grosseto (NUVAP) - Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 31/05/2019

IL DIRIGENTE

AREA PIANIFICAZIONE

E GESTIONE TERRITORIALE

(Dott.ssa Silvia Petri)

Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessario

Grosseto, 03/06/2019

IL DIRIGENTE

Avv. Emilio Ubaldino

PARERE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere di conformità del Segretario Generale: favorevole

Grosseto, 03/06/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Emilio Ubaldino

Allegato A

NUCLEO UNIFICATO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (NUVAP) PER LA V.A.S. DI PIANI E PROGRAMMI - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Premesso che, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”, gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

Premesso che l'art.5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. individua i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) tra cui quelli attinenti ai settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonché dei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Premesso inoltre che l'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;

Considerato che sono attribuite alle Province le competenze amministrative relative alla VAS per i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza delle Province medesime;

Visto che la Provincia nell'ambito delle rispettive competenze deve quindi provvedere all'effettuazione della VAS sugli atti di governo del territorio quali il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC) ed i Piani e Programmi di Settore di cui agli artt. 10 e 11 della LR 65/2014;

Considerato che Il procedimento per la VAS disciplinato dalla LR 10/2010 è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi e che la VAS è avviata dall'autorità precedente o dal proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione;

Considerato altresì che i provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;

Visto che per i piani e programmi disciplinati dalla LR. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma e le consultazioni vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 sul piano o programma adottato;

Preso atto che la LR 10/2010 garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS,nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente;

Considerato che, secondo la legge regionale sopra citata, i soggetti coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica (VAS) sono i seguenti:

a) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera b), che elabora il piano o programma;

b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma ovvero, ove il piano o programma sia elaborato da un proponente diverso dalla medesima autorità, la pubblica amministrazione che approva il piano o programma;

c) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi della normativa regionale, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

Preso atto dell'art 12 della LR 10/2010 secondo cui l'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Tenuto conto che per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è stata individuata nel nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV);

Considerato che, ai sensi dell'art.12 della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., per i piani e programmi, la cui approvazione è di competenza degli Enti Locali, l'individuazione dell'autorità competente per effettuare la valutazione ambientale strategica (VAS) è lasciata alla decisione dell'Ente Locale medesimo che decide in base alla propria autonomia organizzativa, intendendo valorizzare l'indipendenza dell'autorità competente, ma prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche;

Visto che le funzioni dell'autorità competente (Art. 13 LR 10/2010) risultano le seguenti:

a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;

b) si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;

c) collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio”;

Considerato che l'autorità procedente o il proponente (Art.15 LR 10/2010) provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare:

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla l.r. 65/2014 (207) e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;

b) predispone il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità (...) e lo trasmette all'autorità competente;

c) predispone il documento preliminare (...);

d) collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni;

e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone la stessa autorità competente;

e ter) redige la dichiarazione di sintesi.

L'autorità procedente provvede all'approvazione del piano o programma (...)”.

Ritenuto che in conseguenza delle modifiche al quadro normativo nazionale e regionale in materia di VAS, che ha determinato anche una diversa attribuzione delle competenze alle Province con trasferimento del relativo personale, si rende necessario provvedere alla modifica della composizione dell'Autorità Competente per la VAS di competenza provinciale, di regolamentarne le funzioni, in sostituzione di quanto deliberato a suo tempo dalla Giunta Provinciale con atto n. 27 del 24.02.2009 e successive modifiche intervenute con D.G.P. n. 91 del 05.06.2012;

Tenuto conto della nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto, approvata con atto presidenziale n. 20 del 30/03/2016 ed i relativi atti organizzativi interni con conseguente attribuzione degli incarichi di responsabilità ai servizi interni;

Ritenuto, di conseguenza, che la costituzione e il funzionamento del nucleo unificato provinciale di valutazione della Provincia di Grosseto (NUVAP), quale autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi dell'Ente, debba rispondere alle suindicate novità organizzative individuando tra i soggetti interni all'amministrazione provinciale quelli di comprovata esperienza nelle materie di pianificazione e gestione territoriale, di programmazione e pianificazione degli interventi strutturali, infrastrutturali e della mobilità, di programmazione dello sviluppo economico sostenibile, della valutazione del benessere equo e sostenibile;

Ritenuto altresì, per le suddette motivazioni, adeguare conseguentemente le disposizioni interne del Nucleo in parola;

Valutato che il NUVAP può essere costituito, in coerenza con le linee funzionali attribuite, presso l'Area Pianificazione e Gestione Territoriale che ne assicura il supporto tecnico-organizzativo e le relative attività;

Dato atto inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 14/03/2019 è stato individuato il soggetto Garante dell'informazione e della partecipazione della Provincia di Grosseto in materia di governo del territorio previsto agli articoli 37 e 38 Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. e dal regolamento regionale;

Vista la legge n.56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”, la quale all'articolo 1, comma 54, ha individuato quali organi della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, disponendo conseguentemente l'abolizione della Giunta provinciale le cui funzioni e i cui compiti risultano pertanto attualmente riconducibili alla sfera di competenza assegnata al Presidente;

Visti lo Statuto della Provincia di Grosseto e i Regolamenti provinciali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (D.P. 19/2016), sul procedimento amministrativo (D.C.P. 40/2010), sui controlli interni (D.C.P. 1/2013), di contabilità (D.C.P. 56/2010) e sul trattamento dei dati personali (D.C.P. 20/2006);

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati a farne parte integrante:

1) di costituire il Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione (NUVAP), quale Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi della Provincia di Grosseto e loro varianti, adeguamenti, aggiornamenti, con le funzioni di cui in narrativa del presente atto e così composto:

- Dirigente responsabile della struttura avente competenze in materia di VAS, con funzioni di Presidente;

- Responsabile del Servizio avente competenze in materia di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione ambientale;

- Responsabile del Servizio avente competenze in materia di programmazione interventi infrastrutturali e della viabilità;

- Responsabile del Servizio avente competenze in materia di pianificazione e programmazione in materia di mobilità, trasporti, protezione civile;

- Responsabile del Servizio avente competenze in materia di programmazione sviluppo economico sostenibile, valutazione del benessere equo e sostenibile;

2) di attribuire al NUVAP, di cui al punto 1) le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge regionale n. 10/2010 e s.m.i.., nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5 della stessa legge regionale;

3) di approvare il regolamento dell'organizzazione e funzionamento del NUVAP che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4) di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le citate deliberazioni di Giunta Provinciale n. 27 del 24.02.2009 e successive modifiche intervenute con D.G.P. n. 91 del 05.06.2012;

5) che il supporto tecnico-organizzativo e le relative attività del NUVAP sono svolti presso il Servizio Pianificazione Territoriale;

6) che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Provincia;

7) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

8) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web della Provincia di Grosseto - Sezione Amministrazione Trasparente (pianificazione e governo del territorio).

IL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

ALLEGATO A

NUCLEO UNIFICATO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (NUVAP) PER LA V.A.S. DI PIANI E PROGRAMMI - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art.1 - Organizzazione e funzionamento del NUVAP

Art. 2 - Il Presidente del NUVAP

Art. 3 - Funzionamento delle sedute ed espressione dei pareri

Art. 4 - Procedimento istruttorio e verbalizzazioni delle sedute

Art.1 - Organizzazione e funzionamento del NUVAP

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento interno del Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione dei Piani e Programmi della Provincia di Grosseto nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

2. Il NUVAP esercita le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge regionale n. 10/2010 e s.m.i.., nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5 della stessa legge regionale, relativamente ai piani e programmi della Provincia di Grosseto.

Art. 2 - Il Presidente del NUVAP

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente:

a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e trasmette, almeno cinque giorni prima della riunione, i relativi avvisi di convocazione con la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria. Alla seduta può essere invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto di istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi;

b) coordina i lavori del Nucleo ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza del nucleo di valutazione;

c) trasmette ai soggetti interessati le singole determinazioni adottate in seduta;

d) è supportato dalla struttura organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale che assicura, mediante lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di supporto tecnico-istruttorio, organizzativo e amministrativo, il regolare funzionamento del NUVAP.

2. Nel caso di temporanea assenza o impedimento, acquisisce le funzioni di presidente il più anziano tra i componenti del NUVAP.

Art. 3 - Funzionamento delle sedute ed espressione dei pareri

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, in caso che questi siano in numero pari, della maggioranza nel caso siano in numero dispari.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 2, le determinazioni del NUVAP sono adottate all'unanimità dei presenti, o mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Qualora venga esaminato un piano/programma il cui proponente è un componente del NUVAP, questo dovrà astenersi dal procedimento di adozione della determinazione relativa.

Art.4 - Procedimento istruttorio e verbalizzazioni delle sedute

1. Il procedimento istruttorio è avviato e si sviluppa secondo le disposizioni di legge regionale n.10/2010 e s.m.i.. Successivamente alla ricezione della documentazione, il Presidente del NUVAP procede all'inoltro della stessa ai componenti del Nucleo, definendo la modalità e tempistica procedimentali nel rispetto dell'art.2 del presente regolamento. A tal fine stabilisce i termini per la consultazione interna (osservazioni e/o contributi) e per la successiva riunione del Nucleo.

2. Per quanto stabilito al comma 1 ed in ordine cronologico:

- il Presidente procede alla attivazione delle consultazioni ai fini dell'acquisizione di pareri, osservazioni e contributi delle strutture interne interessate per materia al piano o programma oggetto di esame ed individua la data di riunione del Nucleo;

- sulla base dei pareri, osservazioni e contributi trasmessi dai componenti del nucleo ed acquisiti dalla consultazione dei soggetti individuati esterni all'Ente, viene redatta una proposta istruttoria dalla struttura di cui all'art. 2 lettera d) del presente regolamento da sottoporre all'esame dei componenti del nucleo in sede di riunione;

- in sede di riunione, il Nucleo esamina la proposta istruttoria e assume le determinazioni in ordine a ciascun argomento trattato mediante appositi provvedimenti;

- i provvedimenti del Nucleo sono successivamente trasmessi ai soggetti interessati a cura della struttura di supporto cui all'art. 2 lettera d) del presente regolamento.

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